Art. 27.

      1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Direttore dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario) - 1. Il direttore dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, che svolgono o hanno svolto funzioni di giudice tributario.
      2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
      4. Al direttore compete un'indennità di funzione non eccedente il trattamento onnicomprensivo spettante ai capi dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      5. Il direttore è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza ed è sospeso dalla funzione che svolge presso il tribunale tributario e la corte di appello tributaria».